COM.SEP.

COMITATO PER LE SEPARAZIONI
IN DIFESA DI DONNE E BAMBINI
DA VIOLENZA E ABUSI SESSUALI

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comsep@alienazionegenitoriale.org


     Il COMSEP, 'Comitato per le Separazioni in difesa di donne e bambini da violenza e abusi sessuali' è costituito da cittadini che intendono lottare contro la disinformazione che è in corso sulle separazioni che fanno seguito a violenza in famiglia o abusi sessuali sui minori.
     Tale disinformazione mira a occultare la drammatica realtà che emerge da tali separazioni e si concretizza nelle seguenti modalità:
  1. Negare la violenza in famiglia e gli abusi sessuali incestuosi sui figli minori, qualificando tali separazioni come conflittuali, o altamente conflittuali.

  2. Negare che il rifiuto eventualmente espresso dai figli verso la frequentazione con il genitore violento o abusante sia conseguenza dei comportamenti di quest'ultimo.

  3. Attribuire tale rifiuto a presunta manipolazione psicologica da parte del genitore protettivo verso i figli, definendola in vari modi (sindrome di alienazione genitoriale, sindrome di alienazione parentale, alienazione genitoriale, alienazione parentale, disturbo relazionale, problema relazionale, rifiuto immotivato del minore, comportamento illecito, estraniazione, ecc.).

  4. Proporre soluzioni punitive per la madre e i figli quali:

    1. esclusione della madre da affido e collocamento dei figli;
    2. obbligo per i figli di frequentare il genitore rifiutato;
    3. internamento dei bambini in comunità per minori (cosiddetta terapia della minaccia);
    4. affidamento e collocamento dei figli dal genitore violento o abusante
    5. mediazione familiare e coordinazione genitoriale per convincere la madre e i figli che le denunciate violenze o abusi sessuali non ci sono mai stati e che è tutta una loro invenzione.
     Il COMSEP si propone i seguenti obiettivi:
  1. Correggere tale disinformazione intervenendo a tutti i livelli istituzionali con note scritte, lettere aperte, petizioni, interviste, convegni, tavole rotonde, seminari, corsi formativi, master, tirocini, ecc.

  2. Lottare per l'applicazione della Convenzione di Istanbul nelle decisioni giudiziarie di separazione coniugale e affidamento dei figli minori, con particolare riferimento agli articoli n. 26, 31 e 48.

    Articolo 26
    Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza

    1. Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione.
    2. Le misure adottate conformemente al presente articolo comprendono le consulenze psicosociali adattate all'età dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione e tengono debitamente conto dell'interesse superiore del minore.

    Articolo 31
    Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza

    1. Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
    2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.

    Articolo 48
    Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie

    1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a vietare i metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
    2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a garantire che, se viene inflitto il pagamento di una multa, sia debitamente presa in considerazione la capacità del condannato di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della vittima.

  3. Proporre modifiche legislative in favore di donne e bambini vittime di violenza o abuso sessuale.