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La presunta sindrome di alienazione genitoriale o parentale (PAS)

L'obiettivo di questo sito è quello di svolgere una corretta informazione su questa inesistente malattia.

E-book sulla PAS


Nell'appendice a questo e-book una completa trattazione della PAS con le critiche della comunità scientifica e la recente dichiarazione del Governo Italiano contraria all'uso della PAS.

E-book Psichiatria per Tutti LA PAS IN 350 PAROLE

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Estratto dalle Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense

ARTICOLO 6
Nell’espletamento delle sue funzioni lo psicologo forense utilizza metodologie scientificamente affidabili (art. 5 C.D.; art. 1 C.N.). Nei processi per la custodia dei figli la tecnica peritale è improntata quanto più possibile al rilevamento di elementi provenienti sia dai soggetti stessi sia dall’osservazione dell’interazione dei soggetti tra di loro.

L'articolo 6 delle Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense parla di metodologie scientificamente affidabili; l'uso del concetto di PAS non è scientificamente affidabile sia perchè questo concetto è ampiamente screditato dalla comunità scientifica sia perché a tuttoggi non è compreso in nessuna classificazione ufficiale delle malattie. Lo psicologo che utilizza questo concetto in una relazione di CTU non rispetta le Linee guida deontologiche per lo psicologo forense. Queste linee guida non rappresentano ancora un obbligo deontologico, quindi il loro mancato rispetto non si configura come illecito deontologico, suscettibile di esposto all'Ordine degli Psicologi, ma rappresenta comunque un elemento che può inficiare la validità della CTU.

ARTICOLO 7
Lo psicologo forense valuta attentamente il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte (art. 7 C.D.; art. 1 C.N.). Rende espliciti i modelli teorici di riferimento utilizzati (art. 1 C.N.) e, all’occorrenza, vaglia ed espone ipotesi interpretative alternative (art. 5 C.N.) esplicitando i limiti dei propri risultati (art. 7 C.D.). Evita altresì di esprimere opinioni personali non suffragate da valutazioni scientifiche. Nei casi di abuso intrafamiliare, qualora non possa valutare psicologicamente tutti i membri del contesto familiare (compreso il presunto abusante), deve denunciarne i limiti della propria indagine dando atto dei motivi di tale incompletezza (art. 3 C.N.).

ARTICOLO 8
Lo psicologo forense esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta, ovvero su documentazione adeguata e attendibile. Nei procedimenti che coinvolgono un minore è da considerare deontologicamente scorretto esprimere un parere sul bambino senza averlo esaminato (art. 3/3 C.N.) (artt. 3/1, 3/2 C.N.).

Questo articolo offre la possibilità di contestare tutte quelle valutazioni espresse dai professionisti che sostengono la PAS senza una visita diretta della madre e del bambino ai quali loro affibbiano la diagnopsi di PAS.

NOTE: C.D. è il Codice Deontologico degli Psicologi; C.N. è la Carta di Noto del 1996. L'ultimo aggiornamento della Carta di Noto è quello del 2011.


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